Il contratto di stage o tirocinio
Principi generali
Il tirocinio formativo consiste in un periodo di formazione utile all’acquisizione di nuove competenze da utilizzare per inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro e non è assimilabile in alcun modo ad un rapporto di lavoro subordinato. La disciplina che regolamenta i tirocini è di competenza regionale e si distingue in base alla tipologia dei destinatari dell’azione formativa.
Tipologie di tirocinio
- I tirocini curriculari, promossi dalle università o dalle scuole – sono svolti all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione.
- Tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi (neodiplomati o neolaureati), finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro
- Tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro
- Tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale
- Tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale e all’accesso alle professioni ordinistiche
- Tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi europei (LLP) tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso, tirocini estivi.
- Tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso
- Tirocini estivi.
La normativa di riferimento
Sulla base di quanto previsto dalla L. 92/2012, sono state elaborate dalla Conferenza Stato Regioni e Province autonome le Linee guida del 23 gennaio 2013 finalizzate a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia per i tirocini formativi e di orientamento, i tirocini di inserimento o reinserimento per categorie svantaggiate.
Fermo restando la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di prevedere una disciplina migliorativa, è previsto il riconoscimento di un’indennità risarcitoria minima per le attività svolte dal tirocinante, in assenza del quale è prevista la sanzione amministrativa di una ammenda di importo da 1.000 a 6.000 euro.
La Legge n.99/2013, di conversione del D.L. 76/2013, stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati, con sedi in più regioni, possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono accentrare le comunicazioni obbligatorie presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale. La Circolare ministeriale n. 35/2013 ha precisato che tale previsione costituisce una facoltà, potendo il datore di lavoro scegliere di applicare la disciplina del luogo di svolgimento del tirocinio, rammentando che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i tirocini curriculari.
É stato siglato il 5 agosto 2014 dalla Conferenza Stato Regioni ed Unificata il testo dell’Accordo tra Governo, Stato, Regioni e Province autonome che recepisce le Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, ossia quelli attivati con cittadini extracomunitari residenti all’estero, funzionali al completamento del percorso di formazione iniziato nel proprio Paese. Le Linee guida contengono i fac-simile della convenzione tra soggetto ospitante e promotore, il progetto formativo e la richiesta di visto per quest’ultimo. Per quanto non espressamente citato nell’Accordo del 5 agosto 2014, comprese le limitazioni numeriche, si rinvia alle Linee guida del 24 gennaio 2013 sui tirocini e le relative regolamentazioni regionali di attuazione.